Reclami
Il cliente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente. Le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente sono i seguenti:
Allianz:
- Form on line dedicato alla presentazione di un reclamo accessibile dal sito www.Allianz.it
- E-mail indirizzata alla casella reclami@allianz.it
- Lettera indirizzata a Allianz Spa – Pronto Allianz – Servizio clienti – Corso Italia 23 – 20122 Milano.
Il numero verde 800 68 68 68 – Opzione 5 – è a disposizione del Reclamante per ottenere chiarimenti o indcazioni sulle modalità di inoltro del reclamo o informazioni sullo stato del reclamo.
UnipolSai:
- Compilando il modulo on line sul sito www.unipolsai.it
- E-mail indirizzata alla casella reclami@unipolsai.it o fax al numero 02 51815353
- Lettera indirizzata a UnipolSai Assicura zioni Spa – Reclami e Assistenza Specialistica clienti – Via della unione Europea n. 3/B 20097 San Donato Milanese (MI)
N. B. per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
Europ Assistance:
- E-mail indirizzata alla casella reclami.agenti@europassistance.it
- Lettera indirizzata a Europ Assistance Italia S.p.A. Ufficio Reclami – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano
I reclami inoltrati per il tramite dell’intermediario dovranno seguire le modalità ed essere indirizzati ai seguenti recapiti, Assicura Srl, Viale Allende 66, 48124 Ravenna. Fax: 0544 502467. Indirizzo e-mail pec: assicuraservizi@pec.it.
Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di 45 giorni, il cliente può rivolgersi all’IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, telefono 06 421331 allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa. Se il reclamo riguarda il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
Il reclamante ha la possibilità, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, di rivolgersi all’Autorità e ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.